Via libera alla detrazione anche per interventi su un immobile iscritto nella categoria catastale F/2: si considerano comunque “edifici esistenti”
L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento: Superbonus e unità collabenti.
In particolare, un contribuente chiede al Fisco (attraverso il canale FiscoOggi) in merito alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati su una unità censita al Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti):
Mi confermate che è possibile usufruire del Superbonus anche quando si effettuano interventi su un immobile iscritto nella categoria catastale F/2?
La risposta del Fisco: le condizioni di applicabilità del Superbonus per interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico nel caso di edifici collabenti
Il Fisco ribadisce che, in linea generale, per usufruire del Superbonus gli interventi devono essere realizzati su edifici o unità immobiliari esistenti; non sono, invece, agevolati gli interventi eseguiti in fase di nuova costruzione.
I primi chiarimenti in merito alle unità collabenti arrivano con la circolare n. 19/E del 2020 la quale specifica che le detrazioni (di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio) spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria F/2). Si tratta, infatti, di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito che possono, però, essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Pertanto, il Fisco conclude che è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su unità collabenti a condizione che, al termine dei lavori, l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Le tipologie catastali ammesse al Superbonus
Nella sua versione iniziale, l’articolo 119 non poneva limitazioni in base alle categorie catastali; il criterio della destinazione residenziale è stato introdotto dalla circolare 24/E.
Successivamente, il decreto di agosto 2020 ha escluso categoricamente le unità immobiliari accatastate come A1, A8 e A9 (con gli edifici appartenenti a quest’ultima categoria che rimangono oggetto di incentivo nel caso in cui siano aperti al pubblico), fatta salva la situazione in cui esse si trovino in ambito condominiale.
Infine, il decreto Semplificazioni bis ulteriormente modificato le categorie catastali ammesse al Superbonus 110% inserendo anche le unità accatastate B/1, B/2 e D/4, a condizione che i beneficiari dell’incentivo svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario.
In pratica, le unità immobiliari che possono accedere al Superbonus 110% sono quelle accatastate come:
- A/2
- A/3
- A/4
- A/5
- A/6
- A/7
- A/11
- F/2 e F/4
- B/1, B/2 e D/4 (ma solo a patto che i beneficiari dell’incentivo svolgano attività assistenziali o di tipo sociosanitario).
In conclusione, anche se le unità collabenti rientrano in una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, possono comunque essere considerate come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente. Ai sensi della circolare n. 30/2020 si ha che è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).