Il decreto cosiddetto Rilancio ha introdotto un bonus che consente di detrarre il 110 per cento delle spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per far fronte a interventi antisismici e di efficientamento energetico.
La detrazione del 110 per cento va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Diversi gli interventi agevolabili, alcuni devono essere combinati tra loro.
Vi rientra anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici. Vediamo di seguito quali interventi accedono al super-bonus e a quali condizioni.
Le norme relative al bonus del 110 per cento sono contenute negli articoli 119 e 121
del Dl Rilancio (Dl 34 del 2020 entrato in vigore il 19 maggio)
Gli interventi agevolabili con il super-bonus
La detrazione (dall’Irpef o dall’Ires) del 110 per cento vale innanzitutto per tre tipologie di intervento:
1 / CAPPOTTO TERMICO
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 60mila euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i Criteri ambientali minimi (Cam), ossia i requisiti ambientali definiti per l’edilizia dal Dm
Ambiente dell’11 ottobre 2017.
2 / SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEI CONDOMINI
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria. Gli impianti possono essere a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a
pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti
fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. È ammesso l’abbinamento anche con sistemi di
microcogenerazione.
C’è da fare i conti con il tetto di spesa, questa tipologia di detrazione è infatti calcolata su un ammontare
non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto
sostituito.
3 / SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN EDIFICI
UNIFAMILIARI
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure ancora, abbinati con impianti di
microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare non superiore a 30mila euro e include, anche in questo caso,
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
4/ALTRI INTERVENTI AGEVOLATI
Oltre alle tre tipologie di intervento descritte, ve ne sono altre che possono godere della detrazione al
110 per cento. In particolare, gli interventi di efficientamento energetico attualmente agevolabili
(secondo l’articolo 14 del Dl 63 del 2013) possono beneficiare della super-aliquota se effettuati
congiuntamente ad almeno una delle tre tipologie di intervento citate. Per gli interventi che beneficiano
dell’innalzamento dello sgravio per effetto del “gemellaggio” con le tre tipologie di intervento capaci di
innescare il super-bonus, bisogna far riferimento ai tetti di spesa stabili dal Dl 63 del 2013.
Prendiamo il caso di un cappotto termico realizzato secondo tutti i criteri per l’accesso al bonus del 110
per cento. A questo intervento si può abbinare, ad esempio, l’installazione di schermature solari, che
attualmente sono agevolabili al 65 per cento. Per effetto della realizzazione del “cappotto”, anche
l’acquisto e la posa in opera delle schermature godrà dello sgravio al 110 per cento. Bisognerà, però,
fare i conti con il tetto di spesa che per le schermature è di 60mila euro (significa che la detrazione può
arrivare a 66mila euro). Indispensabile il “salto” di due classi energetiche
Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus sia gli interventi
“gemellati” (ossia che godono della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi-cardine
del maxi-bonus) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l’edificio un salto di due
classi energetiche oppure raggiungono la classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un
Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato nella forma della dichiarazione asseverata. Al
“salto” di classe può contribuire anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo.
Altri requisiti demandati ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate
Occorre un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che definisca le modalità attuative
della detrazione al 110 per cento, da emanare entro il 18 giugno (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dl cosiddetto Rilancio).
5/ Sisma-bonus al 110 per cento
Viene introdotta anche una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi
antisismici sugli edifici (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013),
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi che attualmente godono della
detrazione per interventi di miglioramento sismico con aliquote del 50, 70, 80 per cento e aliquote
maggiorate del 75 e 85 per cento riservate ai condomìni. Detrazione del 110 per cento anche per impianti fotovoltaici e per infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione nella misura del 110 per cento spetta anche per l’installazione, sugli edifici, di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021, fino ad un ammontare non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. La detrazione va ripartita tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo. Per l’ingresso nel super-bonus, l’installazione degli
impianti deve essere eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi di riqualificazione energetica
agevolabili autonomamente con l’aliquota al 110 per cento o di miglioramento sismico agevolabili
sempre al 110 per cento.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti
solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del
sistema. Le condizioni agevolanti sono le stesse stabilite per il fotovoltaico.
Sia l’agevolazione per il fotovoltaico che quella per i sistemi di accumulo in esso integrati sono
subordinate alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) dell’energia non autoconsumata
in sito.
Il bonus del 110 per cento spetta inoltre anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici.
I potenziali beneficiari
Tutti gli interventi descritti, che godono dell’aliquota al 110 per cento, spettano sia se effettuati dai
condomìni sia se realizzati da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e
professioni) su singole unità immobiliari. Per gli edifici unifamiliari, il super-bonus – nel caso di
interventi di efficientamento energetico – vale solo se l’edificio è adibito ad abitazione principale.
Sconto in fattura e cessione possibili se c’è il visto di conformità
Il luogo della detrazione, si può usufruire di due meccanismi già noti. L’ammontare del credito può
materializzarsi in uno sconto in fattura oppure il credito spettante può essere ceduto alle banche.
Il contribuente è però tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è rilasciato
dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro o nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio e dai responsabili
dei centri di assistenza fiscale.
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