Arriva lo stop definitivo di cessione dei crediti e sconto in fattura

Arriva lo stop definitivo di cessione dei crediti e sconto in fattura: queste le nuove regole previste dal dl 11/2023

stop al credito di imposta e cessione del credito Venerdì 17, una data da ricordare non solo per gli scaramantici, ma anche per imprese, tecnici e cittadini che hanno a che fare con cessione del credito e sconto in fattura.Il dl prontamente pubblicato in Gazzetta ha eliminato definitivamente la possibilità di procedere con cessione del credito e sconto in fattura per i nuovi interventi. Resterà solo possibile procedere con detrazione diretta. Inoltre, il governo mette uno stop alla possibilità per Regioni e Province di acquistare i crediti derivanti da bonus edilizi.La decisione presa da Palazzo Chigi ha lasciato perplessi in molti. Sindacati e associazioni di categoria già minacciano scioperi e manifestazioni.

La causa principale di tali problemi è legata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 11/2023 contenete “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77“L’addio alla cessione del credito e allo sconto in fatturaNella giornata di giovedì 16 febbraio 2023 avevamo assistito ad una pubblicazione “flash” in Gazzetta Ufficiale del dl 11/2023, poi repentinamente approdato all’esame della Camera il 17 febbraio.In particolare il governo ha apportato le seguenti novità:modifiche dello sconto in fattura;blocco della cessione del credito;divieto di acquisto da parte delle P.A.Stop alle cessione bonus ediliziCon questa manovra il Governo Meloni ha previsto lo stop di tutte le cessioni dei bonus fiscali. In parole povere, il Governo ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali cancellando l’art. 121 del dl 34/2020 (decreto rilancio) il quale regola le cessione del credito.

Restano salvi i lavori già avviati.

Il comunicato stampa del Governo riporta la dicitura “l’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico, modificando la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche“.

Venerdì 17 febbraio 2023 è entrato in vigore il decreto: fatta eccezione per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per le persone fisiche optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, ma resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.In particolare si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.Stop alle cessioni: Regione e Province

Negli ultimi giorni avevamo puntato gli occhi e le speranze sulle Regioni e Province, le quali avevano mostrato interesse di procedere con l’acquisto dei crediti incagliati nel blocco della cessione del credito. La Sardegna, la Provincia di Treviso, la Regione Basilicata, la Regione Campania, la Regione Piemonte, la Regione Puglia, l’Abbruzzo, e la Provincia di Pesaro e Urbino stavano iniziando a muovere i primi passi. Tuttavia, l’art. 1 del dl 11/2023 comma 1 lett. a) ha previsto che ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta.

Responsabilità solidale Superbonus, i documenti per l’esonero del cessionarioIn particolare, l’art. 1 co. 1 lett. b) prevede il concorso nella violazione e la conseguente responsabilità in solido, queste sono in ogni caso escluse per i cessionari che siano in possesso della seguente documentazione:

1. titolo edilizio abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;

2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;

3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;

5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;

7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;

8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;

9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).

Questi 9 documenti fanno salvo il cessionario in caso di controlli e responsabilità accertate.

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